STATUTO

 

STATUTO

 

ASSOCIAZIONE “NEUROALBABRA NETWORK”

 

ART.1

COSTITUZIONE E DURATA

 

E’ costituita L’Associazione “NEUROALBABRA NETWORK” con sede in Alba (CN) Piazza San Paolo 4 e potrà essere trasferita in altra sede con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo.

Per il conseguimento dei propri obiettivi potrà avvalersi di altre sedi.

L’associazione è apolitica, apartitica con durata nel tempo e senza scopo di lucro.

 

ART.2

SCOPI

Essa si propone di favorire iniziative formative, informative, progetti di ricerca e sostegno all’inserimento sociale ed educativo nell’ambito di minori e adulti affetti da patologie neurologiche.

Per la realizzazione di tali finalità l’associazione potrà organizzare attività cliniche di ricerca in collaborazione con Strutture Universitarie, attività educative, progetti in collaborazione con le strutture scolastiche, corsi e stage formativi, iniziative informative, serate sul territorio, convegni e manifestazioni.

L’associazione accetterà l’attiva collaborazione da parte di chiunque convalidi tali iniziative.

ART.3

SOCI

L’iscrizione all’Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e che ne condividono lo spirito, gli ideali e gli obiettivi.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

Soci Ordinari : persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita da Consiglio Direttivo;

Soci Onorari : persone alle quali l’Assemblea dei Soci conferisce tale qualifica in riconoscimento dell’apporto dato all’Associazione con lasciti,donazioni o benemerite attività personali. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

 

 

 

 

 

 

 

ART.4

DOMANDA ED AMMISSIONE

 

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne facciano domanda, su apposito modulo, e siano accettate dal Consiglio Direttivo.

E’ esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

I soci in regola col tesseramento dell’anno precedente sono esonerati dalla domanda scritta per il tesseramento in corso e verranno rinnovati automaticamente nel momento del pagamento della quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

 

ART.5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

 

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli obblighi preposti.

La qualifica di socio si perde per decesso, per recesso, per espulsione e per i Soci Ordinari anche per mancato versamento della quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

 

ART.6

DIRITTO DI VOTO

E’ da considerarsi valevole il principio del voto singolo che spetta a tutti i soci maggiorenni per l’approvazione, le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

ART.7

PATRIMONIO SOCIALE

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

beni mobili ed immobili;

contributi;

donazioni,lasciti e liberalità;

attività marginali di carattere commerciale e produttive;

ogni altro tipo di entrate.

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea dei Soci, che ne determina l’ammontare.

E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi,riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.8

ANNO FINAZIARIO

L’anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo e se ritenuto opportuno anche quello preventivo dell’esercizio. Il Consiglio Direttivo dovrà comunque predisporre e formalizzare i bilanci preventivi di tutte le iniziative che comportino costi a carico dell’Associazione.

Questi ultimi dovranno risultare dai verbali dello stesso Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile e quando lo richiedano particolari esigenze determinate dall’organo amministrativo, anche oltre i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ma comunque non oltre i sei mesi.

 

 

ART.9

ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’Associazione sono:

L’Assemblea dei Soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente.

ART.10

ASSEMBLEA DEI SOCI

GENERALITA’

L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.

 

ART.11

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONVOCAZIONE

L’Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all’anno ed in via straordinaria su richiesta scritta di almeno metà dei soci.

La convocazione deve:

avvenire almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento dell’assemblea;

essere affissa presso la sede dell’Associazione;

indicare la data e il luogo della riunione, l’ora della prima e della seconda convocazione distanziate di almeno un’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

L’Assemblea dei Soci è convocata ogni quattro anni con all’ordine del giorno l’elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione deve indicare anche i tempi e le modalità di presentazione delle candidature.

 

ART.12

ASSEMBLEA DEI SOCI

PARTECIPAZIONE

             Partecipano all’Assemblea con diritto di parola e di voto i soci iscritti all’Associazione in

             Regola con il pagamento della quota sociale annua.

             Ciascun socio, in caso di impedimento, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro

             Socio con delega scritta.

 

ART.13

ASSEBLEA DEI SOCI

VALIDITA’

L’Assemblea dei Soci è valida:

nelle riunioni ordinarie, in quelle in cui è prevista all’ordine del giorno qualsiasi elezione e l’approvazione del rendiconto economico in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione con qualsiasi numero dei presenti, deliberando validamente con la maggioranza dei presenti;

nelle riunioni in cui è prevista all’ordine del giorno qualsiasi modifica dello statuto, occorre la presenza di almeno metà dei soci e delibera liberamente con la maggioranza dei presenti;

nelle riunioni in cui è previsto all’ordine del giorno lo scioglimento dell’Associazione occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno metà dei soci.

Di tutte le delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione nella sede dell’Associazione del relativo verbale.

ART.14

ASSEMBLEA DEI SOCI

COMPITI

L’assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

delibera sugli indirizzi e sui programmi di attività dell’Associazione, nel rispetto e nell’applicazione concreta nel dettato statuario;

elegge il Consiglio Direttivo;

approva il bilancio consuntivo, il rendiconto economico e finanziario;

approva il regolamento interno;

determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere da un numero di quattro ad un massimo di otto;

delibera sulle modifiche dello statuto e comunque su qualsiasi ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci nelle modalità stabilite dall’Art.13 del presente statuto.

All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un Presidente ed un segretario e, se necessario, tre scrutatori che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

 

ART.15

CONSIGLIO DIRETTIVO

COMPOSIZIONE,VALIDITA’,DURATA

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro a otto membri eletti dall’Assemblea dei Soci fra i propri componenti. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi componenti. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica per il tempo stabilito dall’Assemblea che non potrà comunque superare i quattro anni.

 

ART.16

CONSIGLIO DIRETTIVO

CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, si riunisce almeno due volte l’anno ed è convocato dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti, su richiesta motivata o da almeno un terzo dei soci con richiesta scritta e motivata.

 

 

ART.17

CONSIGLIO DIRETTIVO

COMPITI

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

di nominare il proprio Presidente,

di predisporre le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, stabilendone le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllandone l’esecuzione stessa;

di decidere sugli investimenti patrimoniali;

di stabilire eventualmente l’importo delle quote sociali annue ed i termini del relativo versamento;

di decidere sull’attività e le iniziative dell’Associazione e sulla sua collaborazione con terzi;

di redigere i progetti di bilancio consuntivo, rendiconto economico e finanziario e stato patrimoniale, da presentare all’Assemblea dei Soci;

di dichiarare decaduti i componenti assenti a tre sue riunioni consecutive senza che ne abbiano motivato seriamente le cause.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da rendere noto all’Assemblea dei Soci.

ART.18

CONSIGLIO DIRETTIVO

DIMISSIONI

Qualora un componente del Consiglio Direttivo intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi.

Il Presidente in tal caso :

informa il Consiglio Direttivo;

valuta l’opportunità di attribuire l’incarico ricoperto dal dimissionario ad un altro componente del componente del Consiglio Direttivo o di proporre all’Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, l’elezione di un nuovo componente il Consiglio Direttivo.

 

ART.19

PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica per lo stesso tempo stabilito per l’Organo Amministrativo ed è il legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dalla Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente entro trenta giorni dalla conclusione del suo mandato, è tenuto a dare consegne finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti.

ART.20

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci in conformità all’art.13.

Il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

 

ART.21

RINVIO DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.