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STATUTO
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STATUTO
ASSOCIAZIONE “NEUROALBABRA NETWORK”
ART.1
COSTITUZIONE E DURATA
E’ costituita L’Associazione
“NEUROALBABRA NETWORK” con sede in Alba (CN) Piazza San Paolo 4 e potrà essere trasferita
in altra sede con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo.
Per il conseguimento dei
propri obiettivi potrà avvalersi di altre sedi.
L’associazione è apolitica,
apartitica con durata nel tempo e senza scopo di lucro.
ART.2
SCOPI
Essa si propone di favorire
iniziative formative, informative, progetti di ricerca e sostegno all’inserimento
sociale ed educativo nell’ambito di minori e adulti affetti da patologie neurologiche.
Per la realizzazione di
tali finalità l’associazione potrà organizzare attività cliniche di ricerca in collaborazione
con Strutture Universitarie, attività educative, progetti in collaborazione con
le strutture scolastiche, corsi e stage formativi, iniziative informative, serate
sul territorio, convegni e manifestazioni.
L’associazione accetterà
l’attiva collaborazione da parte di chiunque convalidi tali iniziative.
ART.3
SOCI
L’iscrizione all’Associazione
è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate alla realizzazione
delle finalità istituzionali e che ne condividono lo spirito, gli ideali e gli obiettivi.
I soci si dividono nelle
seguenti categorie:
Soci Ordinari
: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo,
la quota annuale stabilita da Consiglio Direttivo;
Soci Onorari
: persone alle quali l’Assemblea dei Soci conferisce tale qualifica in riconoscimento
dell’apporto dato all’Associazione con lasciti,donazioni o benemerite attività personali.
Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Le quote o il contributo
associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
e non sono soggetti a rivalutazione.
ART.4
DOMANDA ED AMMISSIONE
Possono far parte dell’Associazione
le persone fisiche e giuridiche che ne facciano domanda, su apposito modulo, e siano
accettate dal Consiglio Direttivo.
E’ esclusa la partecipazione
temporanea alla vita associativa.
I soci in regola col tesseramento
dell’anno precedente sono esonerati dalla domanda scritta per il tesseramento in
corso e verranno rinnovati automaticamente nel momento del pagamento della quota
sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo.
ART.5
PERDITA DELLA QUALIFICA
DI SOCIO
Tutti i soci sono tenuti
a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo
le deliberazioni assunte dagli obblighi preposti.
La qualifica di socio si
perde per decesso, per recesso, per espulsione e per i Soci Ordinari anche per mancato
versamento della quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo.
In caso di comportamento
difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, al patrimonio dell’Associazione, il
Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo,
diffida, espulsione dall’Associazione.
ART.6
DIRITTO DI VOTO
E’ da considerarsi valevole
il principio del voto singolo che spetta a tutti i soci maggiorenni per l’approvazione,
le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’associazione.
ART.7
PATRIMONIO SOCIALE
Le risorse economiche dell’Associazione
sono costituite da:
beni mobili ed immobili;
contributi;
donazioni,lasciti e liberalità;
attività marginali di carattere
commerciale e produttive;
ogni altro tipo di entrate.
I contributi dei soci sono
costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo
e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea dei Soci, che ne
determina l’ammontare.
E’ vietato distribuire anche
in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi,riserve o capitale durante
la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
ART.8
ANNO FINAZIARIO
L’anno finanziario inizia
il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve
redigere il bilancio consuntivo e se ritenuto opportuno anche quello preventivo
dell’esercizio. Il Consiglio Direttivo dovrà comunque predisporre e formalizzare
i bilanci preventivi di tutte le iniziative che comportino costi a carico dell’Associazione.
Questi ultimi dovranno risultare
dai verbali dello stesso Consiglio Direttivo.
Il bilancio consuntivo deve
essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile e quando
lo richiedano particolari esigenze determinate dall’organo amministrativo, anche
oltre i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ma comunque non oltre i sei
mesi.
ART.9
ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Associazione
sono:
L’Assemblea dei Soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente.
ART.10
ASSEMBLEA DEI SOCI
GENERALITA’
L’Assemblea dei Soci è il
momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.
ART.11
ASSEMBLEA DEI SOCI
CONVOCAZIONE
L’Assemblea dei Soci è convocata
dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all’anno ed in via straordinaria
su richiesta scritta di almeno metà dei soci.
La convocazione deve:
avvenire almeno dieci giorni
prima della data dello svolgimento dell’assemblea;
essere affissa presso la
sede dell’Associazione;
indicare la data e il luogo
della riunione, l’ora della prima e della seconda convocazione distanziate di almeno
un’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea dei Soci è convocata
ogni quattro anni con all’ordine del giorno l’elezione del Presidente e dei componenti
del Consiglio Direttivo.
La convocazione deve indicare
anche i tempi e le modalità di presentazione delle candidature.
ART.12
ASSEMBLEA DEI SOCI
PARTECIPAZIONE
Partecipano all’Assemblea
con diritto di parola e di voto i soci iscritti all’Associazione in
Regola con il pagamento della
quota sociale annua.
Ciascun socio, in caso di
impedimento, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro
Socio con delega scritta.
ART.13
ASSEBLEA DEI SOCI
VALIDITA’
L’Assemblea dei Soci è valida:
nelle riunioni ordinarie,
in quelle in cui è prevista all’ordine del giorno qualsiasi elezione e l’approvazione
del rendiconto economico in prima convocazione se è presente la metà più uno dei
soci ed in seconda convocazione con qualsiasi numero dei presenti, deliberando validamente
con la maggioranza dei presenti;
nelle riunioni in cui è
prevista all’ordine del giorno qualsiasi modifica dello statuto, occorre la presenza
di almeno metà dei soci e delibera liberamente con la maggioranza dei presenti;
nelle riunioni in cui è
previsto all’ordine del giorno lo scioglimento dell’Associazione occorre la presenza
ed il voto favorevole di almeno metà dei soci.
Di tutte le delibere assembleari
deve essere data pubblicità mediante affissione nella sede dell’Associazione del
relativo verbale.
ART.14
ASSEMBLEA DEI SOCI
COMPITI
L’assemblea dei Soci ha
i seguenti compiti:
delibera sugli indirizzi
e sui programmi di attività dell’Associazione, nel rispetto e nell’applicazione
concreta nel dettato statuario;
elegge il Consiglio Direttivo;
approva il bilancio consuntivo,
il rendiconto economico e finanziario;
approva il regolamento interno;
determina il numero dei
componenti del Consiglio Direttivo da eleggere da un numero di quattro ad un massimo
di otto;
delibera sulle modifiche
dello statuto e comunque su qualsiasi ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci
nelle modalità stabilite dall’Art.13 del presente statuto.
All’apertura di ogni seduta
l’Assemblea elegge un Presidente ed un segretario e, se necessario, tre scrutatori
che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
ART.15
CONSIGLIO DIRETTIVO
COMPOSIZIONE,VALIDITA’,DURATA
Il Consiglio Direttivo è
composto da quattro a otto membri eletti dall’Assemblea dei Soci fra i propri componenti.
Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono
effettuate nell’atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo è
validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi componenti.
I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano
in carica per il tempo stabilito dall’Assemblea che non potrà comunque superare
i quattro anni.
ART.16
CONSIGLIO DIRETTIVO
CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo è
l’organo esecutivo dell’Associazione, si riunisce almeno due volte l’anno ed è convocato
dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti, su richiesta motivata o
da almeno un terzo dei soci con richiesta scritta e motivata.
ART.17
CONSIGLIO DIRETTIVO
COMPITI
Il Consiglio Direttivo ha
tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria
i suoi compiti sono:
di nominare il proprio Presidente,
di predisporre le direttive
per l’attuazione dei compiti statutari, stabilendone le modalità e le responsabilità
di esecuzione e controllandone l’esecuzione stessa;
di decidere sugli investimenti
patrimoniali;
di stabilire eventualmente
l’importo delle quote sociali annue ed i termini del relativo versamento;
di decidere sull’attività
e le iniziative dell’Associazione e sulla sua collaborazione con terzi;
di redigere i progetti di
bilancio consuntivo, rendiconto economico e finanziario e stato patrimoniale, da
presentare all’Assemblea dei Soci;
di dichiarare decaduti i
componenti assenti a tre sue riunioni consecutive senza che ne abbiano motivato
seriamente le cause.
Di ogni riunione deve essere
redatto verbale da rendere noto all’Assemblea dei Soci.
ART.18
CONSIGLIO DIRETTIVO
DIMISSIONI
Qualora un componente del
Consiglio Direttivo intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente
specificandone i motivi.
Il Presidente in tal caso
:
informa il Consiglio Direttivo;
valuta l’opportunità di
attribuire l’incarico ricoperto dal dimissionario ad un altro componente del componente
del Consiglio Direttivo o di proporre all’Assemblea dei Soci, nella prima riunione
utile, l’elezione di un nuovo componente il Consiglio Direttivo.
ART.19
PRESIDENTE
Il Presidente, nominato
dal Consiglio Direttivo, dura in carica per lo stesso tempo stabilito per l’Organo
Amministrativo ed è il legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi
compiuti dalla Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali
e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura
speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Presidente entro trenta
giorni dalla conclusione del suo mandato, è tenuto a dare consegne finanziarie e
patrimoniali ai nuovi dirigenti.
ART.20
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento della Associazione
è deliberato dall’Assemblea dei Soci in conformità all’art.13.
Il patrimonio residuo dell’Associazione
deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica
utilità.
ART.21
RINVIO DI RIFERIMENTO
Per quanto
non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
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